I signori clienti della Bio-Lat snc, per quanto riguarda forme contrattuali di convenzione e di prestazione di servizi per ordine, prendono visione e accettano le seguenti condizioni generali di fornitura rev. 9 del 07/10/2024
1. Premessa
Agli effetti del contratto si intende per:
“Bio-Lat” o “Laboratorio“: la società Bio-Lat S.n.c., con sede legale in Lusciano (CE) in Viale della Libertà n. 62 B, codice fiscale e partita IVA n. 02069750616, rappresentato ai fini del presente contratto dal Signor Raffaele Coscione.
“Cliente“: il soggetto giuridico, pubblico o privato, individuato nella parte anagrafica del presente contratto, che richiede a Bio-Lat l’effettuazione di analisi chimico e/o microbiologiche e/o la prestazione di altri servizi;
“Campione”: un materiale da esaminare non rappresentativo di altri materiali o lotti, salvo esplicita indicazione da parte di un’Autorità.
2. Competenza del laboratorio
Il laboratorio Bio-Lat snc è accreditato ACCREDIA con numero 0961. L’accreditamento dimostra la competenza tecnica del Laboratorio ad effettuare le attività indicate nello scopo di accreditamento. L’applicazione di tali criteri ha l’obiettivo di favorire la creazione e il mantenimento della fiducia dei clienti nelle attività dei Laboratori accreditati nonché nell’imparzialità e nell’integrità delle operazioni tecniche e commerciali ad esse associate. L’accreditamento ACCREDIA è concesso ai Laboratori che risultano conformi ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e nel rispetto dei documenti ACCREDIA RT-08 e RG-09 e degli altri documenti prescrittivi ACCREDIA, EA e ILAC., laddove applicabili.
I laboratori accreditati da ACCREDIA sono ritenuti competenti ad effettuare attività di prova a supporto anche dell’attività di certificazione e di ispezione degli organismi accreditati.
I laboratori accreditati da ACCREDIA sono ritenuti competenti ad effettuare attività di prova a supporto anche dell’attività di certificazione e di ispezione degli organismi accreditati.
3. Applicazione delle Condizioni Generali
Le presenti Condizioni Generali si applicano al rapporto in essere tra Bio-Lat e il Cliente, fatte salve eventuali condizioni particolari convenute tra le stesse parti in forma scritta.
I singoli contratti possono essere conclusi secondo apposite convenzioni scritte o mediante accettazioni di offerte Bio-Lat; in ogni caso l’invio dei campioni susseguente ad offerta Bio-Lat si intende come accettazione della stessa e delle presenti condizioni generali di fornitura del servizio. L’accettazione di Bio-Lat costituisce contratto anche per gli ordini di esecuzione di analisi che pervengono direttamente dal cliente o che dal medesimo siano sottoscritti.
Con la conclusione del contratto si intendono accettate le condizioni generali di fornitura salvo esplicite deroghe o integrazioni formalmente risultanti dai documenti contrattuali medesimi.
4. Oggetto del contratto.
Il rapporto in essere tra Bio-Lat S.n.c. ed il Cliente si intende come contratto di appalto avente ad oggetto la prestazione di servizi da parte di Bio-Lat s.n.c. nell’ambito di una attività che può comprendere l’esecuzione di analisi chimiche e microbiologiche su campioni alimentari, industriali e materie prime.
5. Svolgimento dell’attività.
I servizi concernenti l’attività di cui sopra, verranno posti in essere dal competente settore facente capo alla direzione del laboratorio assicurata da professionista abilitato iscritto al competente ordine professionale.
Il cliente, previo accordo su modalità e tempi di esecuzione con il direttore tecnico, può partecipare allo svolgimento delle analisi del proprio campione nel rispetto di norme di riservatezza e segretezza decise dal laboratorio. Tale attività costituisce prestazione accessoria oggetto di separato addebito
6. Consegna dei campioni al Laboratorio.
Ove non sia diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato.
Il trasporto deve essere effettuato in modo da assicurare la conservazione delle chimiche, fisiche e microbiologiche che il materiale presentava all’atto della sua presa in consegna. Le temperature raccomandate da mantenere durante il trasporto sono:
- per i prodotti stabili: a temperatura ambiente 18<T°C< 27 °C;
- per i prodotti surgelati o congelati: temperatura sotto i –18 °C;
- per tutti gli altri prodotti refrigerati ed instabili a temperatura ambiente: tra 1°C e 8°C
con le seguenti specifiche:
- campioni di acqua: temperatura massima 2-8°C
- Latte, panna e creme pastorizzate confezionate: temperatura massima 0-6°C
- Burro, yogurt o altri latti fermentati: temperatura massima 0-6°C
- Formaggi freschi da latte pastorizzato: temperatura massima 1-8°C
- Tamponi ambientali: temperatura massima 1-8°C
Il Cliente ha l’obbligo di informare Bio-Lat sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi; ha, inoltre, l’obbligo di segnalare efficacemente la corretta modalità per la gestione dei campioni (eliminazione, riduzione, protezione). Il cliente sarà responsabile ad ogni effetto di legge per danni a persone o cose derivanti dall’inadempimento degli obblighi di informazione sopraccitati avuto particolare riguardo per la salute e la sicurezza del personale.
Bio-Lat snc affida a fornitore esterno l’esecuzione di prove analitiche quando non dispone delle risorse e competenza per eseguire tali attività oppure quando per ragioni impreviste si trova nell’impossibilità di eseguire la prova e avvisa prontamente il cliente.
Ogni attività, procedura e/o metodica che a qualsivoglia titolo sia prevista e/o richiesta in ordine alla creazione, costituzione od individuazione del campione si intende definita di “campionamento” e, salvo diverse specifiche/condizioni formalmente convenute, si intende prestata od espletata a carico e sotto la responsabilità del cliente o del committente; a richiesta, Bio-Lat assicura disponibilità a fornire indicazioni su procedure, tecniche e/o metodi di “campionamento” e di conservazione previste da normative cogenti e/o volontarie.
Le attività di “campionamento” possono essere assunte a carico e/o sotto responsabilità di Bio-Lat solo su esplicita richiesta del cliente e non rientrano nello scopo di accreditamento ACCREDIA.
Le quantità minime di campione da consegnare al laboratorio in relazione alla tipologia di analisi richieste sono le seguenti:
Alimenti per i quali sono richieste analisi microbiologiche:
- determinazione di Salmonella: 100 g o ml
- determinazione di Listeria: 100 g o ml
- altre determinazioni di tipo microbiologico: 100 g o ml
- alimenti per i quali sono richieste analisi chimiche: almeno 200 g o ml.
Acqua se si richiedono analisi microbiologiche:
Analisi microbiologica | Quantità | Contenitore |
Microbiologia Acqua ad uso umano | 500 ml |
Bottiglie sterili monouso in materiale plastico o in vetro Pyrex. Nel caso di acque destinate al consumo umano, che sono spesso disinfettate e contengono cloro le bottiglie sterili che vengono utilizzate sono acquistate già pronte e dotate di tiosolfato al 10% (1ml per litro), per inibire l’azione del disinfettante. |
Acqua se si richiedono analisi chimiche:
Analisi chimiche | Quantità da campionare | Range temperatura | Contenitore |
Chimica acqua ad uso umano | 1 litro | 2 – 8 °C | I campioni vengono prelevati e posti in recipienti puliti, in plastica o in vetro scuro |
Per l’esecuzione delle analisi differenti da quelle citate i campioni saranno destinati a fornitore esterno Merieux Nutrisciences | 2 litri(in particolare si consiglia di prelevare 1 litro di campione in più, ogni 5 determinazioni aggiuntive rispetto ai parametri indicatori) | 2 – 8 °C | |
Chimica acqua di scarico | 1 litro | 2 – 8 °C |
7. Data inizio analisi
In linea generale, per data di inizio analisi si intende entro un giorno lavorativo dall’accettazione del campione, fatto salvo l’onere di Bio-Lat di garantire idonei trattamenti di conservazione del campione.
Per “accettazione” si intende la presa in carico del materiale da sottoporre ad analisi da parte di Bio-Lat.
In caso di alterazione del campione, il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere interessati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l’esecuzione dell’analisi.
8. Conservazione del campione e del controcampione (o campione di riserva) – Campione residuo.
Dal momento del ricevimento del materiale da esaminare il Laboratorio ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, Bio-Lat acquista la proprietà del campione consegnato. Il Cliente non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l’analisi.
Il controcampione viene conservato da Bio-Lat, secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche originarie. Il periodo di conservazione del campione è definito secondo la seguente tabella:
Tipo Campione | Tempo |
Latte | 24 h |
Mozzarella, ricotta, burro | 48 h |
Salamoia, Innesto,liquido di governo | 48 h |
Tampone | 24 h |
Acqua | 24 h |
Decorso il termine indicato, Bio-Lat ha la facoltà di distruggere il controcampione ovvero di conferirlo a terzi per lo smaltimento.
Se non diversamente convenuto con il Cliente, quanto residua da campioni sottoposti ad analisi (campione residuo) viene eliminato una volta emesso il relativo rapporto di prova.
9. Rapporti di prova
Il Laboratorio è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi.
I risultati analitici sono rappresentativi unicamente del campione ricevuto ed analizzato da Bio-Lat.
Il cliente ha l’onere di comunicare al laboratorio tutte le informazioni necessarie (parametri da ricercare, scopo dell’indagine, eventuali metodi specifici, ecc) ai fini di una corretta scelta della procedura analitica da applicare al campione. Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.
I rapporti di prova vengono emessi in unico esemplare.
I rapporti di prova vengono emessi, di norma, su modulistica “Bio-Lat s.n.c.”.
Salvo che non sia diversamente convenuto, i rapporti di prova vengono consegnati al Cliente in formato PDF ed inviati con posta elettronica.
Si rende noto che nel caso in cui il laboratorio non conosca a priori la destinazione/l’impiego dei rapporti di prova da parte dei propri clienti in caso di non utilizzo del marchio ACCREDIA, i Rapporti di prova non sono coperti da accreditamento e non possono essere forniti a terzi;
Si definisce che tutte le attività coperte da accreditamento sono contrattualmente gestite come accreditate, a meno che non sia esplicitamente richiesto dal cliente il contrario e chiaramente indicata negli accordi contrattuali;
Si fa presente che nei casi in cui l’accreditamento è obbligatorio o quando i rapporti di prova devono essere forniti ad una terza parte, non è possibile concordare con il cliente l’esecuzione di attività come non accreditate.
E’ vietata la duplicazione parziale dei rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta di Bio-Lat.
Bio-Lat provvede all’archiviazione elettronica dei documenti generati dall’esecuzione delle prove. In particolare, dove non diversamente richiesto dalle leggi vigenti o concordato con il cliente, Bio-Lat conserva i dati grezzi e i relativi rapporti di prova per un tempo non inferiore a 4 anni.
10. Comunicazione della regola decisionale sull’applicazione dell’incertezza di misura
Il laboratorio definisce e condivide con il Cliente la regola decisionale che descrive in quale modo si tiene conto dell’incertezza di misura quando si dichiara la conformità a un requisito specificato. In mancanza di norme, regolamenti o specifiche del Cliente nel caso in cui, considerando l’incertezza, non sia inequivocabile la conformità del risultato, il laboratorio ha deciso di emettere eventuali giudizi di conformità basati sul risultato della prova non tenendo conto dell’incertezza di misura ma attraverso il confronto diretto del risultato ottenuto con il valore di riferimento. Applicando questa regola decisionale, secondo cui la conformità è dichiarata senza considerazione dell’incertezza estesa del metodo, il relativo livello di rischio di falsa accettazione e falso rifiuto associato alla dichiarazione di conformità è uguale al 50% . Questa regola presenta un’eccezione per il metodo interno PO 40 rev. vigente relativa alla determinazione di Aflatossina M1 dovuta a legittima precauzione nei confronti della pericolosità dell’analita. Il laboratorio prevede di comunicare esito analitico conforme quando il risultato è inferiore a 38 ng/kg rispetto al limite normativo di 50 ng/kg.
11. Identificazione dei metodi di prova
Su richiesta del Cliente il Laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure che sono stati utilizzati. L’elenco delle prove accreditato è disponibile sul sito www.bio-lat.it e sul sito www.accredia.it.
Richieste specifiche in relazione ai metodi di prova devono essere concordate per iscritto prima dell’accettazione del campione.
Il sistema di gestione della qualità Bio-Lat prevede un puntuale aggiornamento dei metodi adottati al fine di ottimizzare il servizio.
12. Altre prestazioni connesse ai rapporti di prova
Ogni altra richiesta del Cliente, in qualsivoglia modo connessa all’emissione del rapporto di prova (quale, ad esempio: opinioni, interpretazioni, relazioni, commenti, confronti con limiti di legge e/o di capitolato), costituisce separata prestazione e può formare oggetto di separato addebito.
Le opinioni ed interpretazioni dei risultati non sono oggetto dell’accreditamento ACCRERDIA e possono essere effettuate solo su prove accreditate e comunque saranno rilasciate dal laboratorio basandosi sui risultati del campione sottoposto a prova e che non potranno essere utilizzate come unico input per la certificazione di prodotto che necessita di altre informazioni.
I servizi accessori connessi ai rapporti di prova devono intendersi prestati dalla dottoressa Maria Nicoletta Zarone, iscritta all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Caserta con il n. 394, o comunque sotto la sua diretta supervisione e controllo o da altro professionista incaricato e regolarmente abilitato.
13. Rispetto della Normativa antinfortunistica
Bio-Lat S.n.c., nello svolgimento della propria attività e servizi, applica e ottempera a tutte le prescrizioni ed obblighi previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., limitatamente ai rischi connessi all’uso di attrezzature, impianti, disposizioni di sicurezza e quant’altro sia a qualsiasi titolo nella disponibilità giuridica, proprietà, comodato, locazione, etc. del personale.
14. Tutela della privacy (ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation).
In ossequio degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), codice in materia di protezione dei dati personali, Bio-Lat informa che presso l’archivio del Laboratorio verranno raccolti dati che riguardano il Cliente, da utilizzare ai fini dello svolgimento dell’attività inerente al presente accordo di fornitura.
In relazione al trattamento di tali dati il Cliente potrà esercitare i diritti previsti ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.
Tali dati sono trattati mediante strumenti manuali e informatici, con garanzia di sicurezza e riservatezza e con impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei.
In adempimento di quanto previsto dagli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 si allega apposita informativa che si intende approvata con la conclusione del contratto, salvo diversa comunicazione scritta da parte del cliente.
15. Obbligo di riservatezza e informazioni varie.
Le parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione relativa al presente contratto e ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione del contratto medesimo; e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo dello stesso.
Le parti si obbligano a mantenere verso terzi la massima riservatezza e il segreto d’ufficio su quanto concerne la struttura organizzativa aziendale dell’altra parte.
Ciascuna parte, in particolare, prenderà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto d’ufficio ed imporrà tale obbligo ai propri dipendenti e/o collaboratori, ivi compresi quelli delle aziende terze, vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute.
16. Termini di pagamento.
Quando non sia diversamente convenuto con apposito atto separato, le prestazioni del Laboratorio devono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o della ricevuta fiscale. In caso di ritardo nel pagamento, salvo diverso e separato accordo scritto, vengono addebitati gli interessi moratori ai sensi degli art.4 e 5 del D.L. n. 231 del 9 ottobre 2002.
Il pagamento deve eseguirsi presso la sede di Bio-Lat.
Nel caso in cui si sia convenuto che il pagamento avvenga mediante ricevuta bancaria, o altro strumento, la mancata ricezione dell’avviso di scadenza da parte del Cliente non costituisce giustificazione del mancato o ritardato pagamento.
17. Clausola risolutiva espressa
Bio-Lat potrà risolvere il presente contratto, senza preavviso alcuno, qualora il cliente non rispetti i termini di pagamento pattuiti senza che le possano essere opposte eccezioni .
18. Foro competente.
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto in essere fra le stesse sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Santa Maria C.V.